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Utilizzabile in compensazione il tax credit ZES unica aggiuntivo

/ REDAZIONE

Sabato, 16 maggio 2026

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Con la ris. n. 18 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite F24, del credito d’imposta ZES unica aggiuntivo per il 2025 previsto dalla legge di bilancio 2026.

L’art. 1 commi 448-452 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha riconosciuto un ulteriore credito d’imposta pari al 14,6189% per le imprese che hanno validamente presentato, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023 e art. 1 comma 488 della L. 207/2024. Col provv. n. 56564/2026, l’Agenzia ha approvato il modello di comunicazione per fruire del credito e ha definito le modalità di trasmissione telematica (si veda “Entro il 15 maggio comunicazione per il tax credit ZES unica aggiuntivo” del 12 maggio).

Il credito aggiuntivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, dal 26 maggio al 31 dicembre 2026 (e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta). Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.

La ris. n. 18 ha quindi istituito il codice tributo “7041”, denominato “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica - articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”, che, in sede di compilazione del modello F24, va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, verifica che l’importo del credito usato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate, pena lo scarto del modello F24.

Per il credito di cui all’art. 16 del DL 124/2023, come modificato dall’art. 1 comma 438 della L. 199/2025, è utilizzato il codice tributo “7034” istituito con ris. n. 39/2024.

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