Possibile il versamento dell’imposta straordinaria sugli extra-profitti delle banche
Con la ris. n. 20 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento l’imposta straordinaria sugli extra-profitti delle banche (ex art. 1 commi 69 ss. della L. 199/2025):
- “2718”, denominato “Contributo straordinario sulla riserva - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1948”, denominato “Contributo straordinario sulla riserva - Interessi da ravvedimento - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “8956”, denominato “Contributo straordinario sulla riserva - Sanzione da ravvedimento - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Con lo stesso documento di prassi, è stato altresì istituito il codice tributo “3886”, che gli intermediari finanziari e le assicurazioni devono adoperare nell’ipotesi in cui abbiano optato per l’utilizzo in compensazione della quota dell’IRAP chiesta a rimborso, riferita ai dividendi comunitari che, nei periodi d’imposta anteriori al 2025, hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta in misura superiore al 5% (ex art. 1 commi 46-50 della L. 199/2025 e provv. Agenzia delle Entrate n. 123184/2026). La compensazione è ammessa unicamente con la suddetta imposta straordinaria.
Nella compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui si debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è riportato l’anno indicato nel cassetto fiscale in corrispondenza del credito compensato, nel formato “AAAA”.
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