In scadenza il termine per il rimborso dell’IVA da MLBO
L’istanza deve essere presentata entro il 9 agosto 2026 secondo le indicazioni delle Entrate
Il prossimo 9 agosto 2026 scadrà il termine per chiedere il rimborso dell’IVA assolta sui costi sostenuti per le operazioni di MLBO, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 58/2026.
Il citato interpello segue di poco la risoluzione n. 7/2026 con la quale l’Agenzia ha preso atto dell’interpretazione della Corte di Cassazione (sentenze nn. 22608 e 22649 del 2024) che, sconfessando la posizione consolidata dalla prassi (circolare n. 6/2016, consulenza giuridica n. 17/2019 e risposte a interpello nn. 758/2021 e 529/2022), ha riconosciuto alle società “veicolo” (SPV) il diritto di detrarre l’IVA sui costi sostenuti per le operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (MLBO). Si tratta, infatti, di atti preparatori dell’attività economica che sarà esercitata ad esito dell’operazione straordinaria, in grado di conferire alle SPV lo status di soggetto passivo e il diritto alla detrazione dell’IVA.
Con la risposta a interpello n. 58/2026, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’unica via per recuperare l’imposta non detratta sarebbe la presentazione di un’istanza di rimborso “anomalo” ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72.
Il diritto al rimborso deve essere esercitato a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data dell’indebito versamento ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, che l’Agenzia individua nella data di deposito delle sentenze di Cassazione, cioè il 9 agosto 2024.
Quindi, entro il 9 agosto 2026 le società interessate – plausibilmente le operative risultanti a valle dall’operazione di fusione per incorporazione – dovranno presentare l’istanza di rimborso avente ad oggetto l’IVA sostenuta sui costi di transazione (consulenze legali, finanziarie, notarili ecc.) funzionali alla operazione di MLBO. Occorre porre attenzione al fatto che le società istanti dovranno fornire prova all’Ufficio competente di aver tempestivamente registrato le fatture di acquisto e di non aver detratto l’IVA relativa. Un’ulteriore importante precisazione attiene al fatto che laddove l’imposta originariamente non detratta sia stata dedotta ai fini delle imposte dirette occorre simmetricamente procedere al suo recupero a tassazione, presumibilmente tramite la rilevazione di una sopravvenienza attiva tassabile, come già rilevato da qualche Ufficio interessato dalle richieste di rimborso.
Operativamente la richiesta di rimborso potrà riguardare tanto l’imposta non detratta applicata in rivalsa dai prestatori nazionali che a vario titolo hanno affiancato la società nella operazione di MLBO quanto l’imposta assolta in reverse charge ove i servizi siano stati resi da operatori non residenti. Nel caso di servizi resi da prestatori esteri, le SPV hanno dovuto versare l’IVA, assolta tramite inversione contabile, se si sono adeguate al precedente consolidato orientamento di prassi. L’istanza di rimborso può essere trasmessa all’ufficio, territorialmente compente, tramite PEC. Qualora decorra il termine di 90 giorni dalla data di accettazione della trasmissione della stessa senza che l’Ufficio proceda al rimborso, è possibile impugnare il “silenzio-rifiuto” avanti la Corte di Giustizia Tributaria.
Le modalità di recupero dell’IVA sono state comunicate quasi un anno e mezzo dopo la pubblicazione delle sentenze della Cassazione. Tuttavia, si può accogliere con favore l’interpretazione proposta nella misura in cui riconosce implicitamente che il rimborso dell’IVA possa essere richiesto per anni antecedenti al decorso del biennio (es. IVA non detratta anno 2021). Infatti, nella risposta n. 58/2026 viene individuato il termine biennale “dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” e non “dalla data del versamento” (art. 30-ter del DPR 633/72).
Suscita, infine, qualche perplessità l’interpretazione dall’Agenzia delle Entrate che ritiene non percorribile lo strumento della dichiarazione integrativa, in quanto il mancato esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta non sarebbe riconducibile a “errori od omissioni”, ma ad una “scelta consapevole”, anche se dettata dal prudenziale adeguamento alla prassi allora vigente (si veda “Possibile il recupero dell’IVA da MLBO mediante rimborso” del 3 marzo 2026).
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