Subappaltatore da pagare anche se non è maturato il bonus per l’appaltatore
La sospensione degli importi presso l’Agenzia non è impossibilità sopravvenuta della prestazione e le difficoltà rientrano nel rischio d’impresa
La mancata maturazione, in capo all’appaltatore, dei crediti d’imposta corrispondenti allo sconto sul corrispettivo da questi riconosciuto al committente in fattura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 del DL 34/2020, non costituisce motivo giustificante il mancato saldo di quanto dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (a meno che, ben inteso, tale motivo giustificante risulti espressamente previsto tra le clausole del contratto di subappalto stipulato tra appaltatore e subappaltatore). Queste le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Milano con la sentenza n. 5157 del 19 giugno 2026.
Nel caso oggetto della sentenza, infatti, il contratto di subappalto concluso tra le parti non prevedeva che il pagamento di quanto dovuto alla subappaltatrice fosse subordinato all’esito della procedura di “cessione” del credito corrispondente alla detrazione fiscale altrimenti spettante al committente, mediante la menzionata comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (l’opzione di sconto sul corrispettivo, nel caso di specie).
Conseguentemente, secondo i giudici, “il mancato perfezionamento della cessione dei crediti non costituisce motivo giustificante il mancato saldo di quanto dovuto” al subappaltatore. Il Tribunale di Milano sottolinea poi che “la sospensione di alcuni importi presso l’Agenzia delle Entrate non integra una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, poiché una prestazione in denaro non può diventare oggettivamente irrealizzabile e le eventuali difficoltà finanziarie o amministrative rientrano nel rischio d’impresa del debitore”.
La circostanza che l’appaltatore non veda “comparire” sul proprio Cassetto fiscale i crediti d’imposta derivanti dall’opzione per lo sconto sul corrispettivo non può quindi costituire una causa di impedimento dell’obbligo di corrispondere al subappaltatore il corrispettivo per i lavori eseguiti.
In altre parole, i subappaltatori, che, nel contratto con l’impresa appaltatrice, non hanno accettato espressamente di subordinare l’incasso delle loro spettanze all’esito della comunicazione di opzione presentata dal committente con l’appaltatore, devono essere pagati per i lavori eseguiti a prescindere dal fatto che la comunicazione medesima venga accettata o scartata dall’Agenzia delle Entrate in sede di ricezione della stessa dalla apposita piattaforma telematica e di controlli preventivi antifrode ex art. 122-bis del DL 34/2020.
La questione appare interessante anche per la sua idoneità a confermare quanto già ben evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella ris. 29 aprile 2026 n. 17 in ordine alla differenza di obbligazioni giuridiche (e di conseguente inquadramento economico delle prestazioni anche ai fini della detraibilità delle spese) che caratterizzano l’impresa appaltatrice (ivi compreso quando affianca al suo ruolo principale di appaltatore quello di “general contractor superbonus”), rispetto a quelle che caratterizzano il “general contractor puro”).
L’appaltatore, che fa anche il “general contractor superbonus” (c.d. “general appataltore”), resta una impresa appaltatrice che opera a proprio rischio tanto nel rapporto con il proprio committente per l’adempimento dell’obbligazione realizzativa, quanto nel rapporto con i propri subappaltatori per il pagamento delle loro spettanze in assenza di vizi sull oro operato.
Il c.d. “general puro”, invece, è un mandatario senza rappresentanza del committente che stipula, per suo conto, ancorché in nome proprio, contratti di appalto con le imprese realizzatrici (e contratti di prestazione d’opera intellettuale con i professionisti per le prestazioni ad esse connesse e per quelle di asseverazione e rilascio del visto di conformità), limitandosi ad assumere l’obbligazione di coordinare gli esecutori (imprese e professionisti) ai fini della corretta maturazione della detrazione in capo al committente e della sua fruibilità mediante le forme opzionali di sconto e cessione.
Proprio per questo pare per altro corretto ritenere che, nel diverso caso del “general puro”, la mancata maturazione dei crediti d’imposta nel suo cassetto fiscale possa invece costituire motivo giustificante il mancato saldo, da parte del “general puro”, di quanto dovuto a imprese e professionisti, ferma restando la possibilità per queste ultime di rivalersi in questo caso direttamente sul soggetto per conto del quale le prestazioni sono state rese (seppure per il tramite del suo mandatario senza rappresentanza), ossia il committente.
Resta ben inteso che, laddove la mancata maturazione dei crediti d’imposta derivasse da fatto imputabile al “general puro”, resterebbe possibile per il committente agire a sua volta nei suoi confronti per il danno patrimoniale arrecatogli.
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