Adeguamento ISA da considerare nelle indagini bancarie
Si verifica una duplicazione di imposta se non si tiene conto dei versamenti ai fini dell’adeguamento
I soggetti tenuti all’applicazione degli ISA possono decidere di indicare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, magari per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale.
Tale adeguamento, però, non può essere ignorato dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie, alla base delle rettifiche e degli accertamenti da indagini finanziarie, possono essere superati da un adeguamento agli ISA.
A tale conclusione è pervenuta la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari n. 1493/8/26 del 1° luglio 2026, secondo la quale se alcuni movimenti bancari dal punto di vista quantitativo sono “coperti” dall’adeguamento ISA non possono essere oggetto di “nuova” tassazione.
Rammentiamo che gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ex art. 9-bis del DL 50/2017, conv. L. 96/2017, trovano applicazione alle attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali è stato elaborato il relativo modello e forniscono un giudizio sull’affidabilità fiscale del contribuente in una scala di valori da 1 a 10.
Il contribuente con una dichiarazione integrativa può modificare il punteggio ISA rispetto a quello originariamente conseguito con effetto anche ai fini dell’analisi del rischio, in quanto l’Agenzia delle Entrate considera gli esiti dell’ultima dichiarazione pervenuta (circ. 16 giugno 2020 n. 16, § 8.3).
Tornando alla decisione, la vicenda traeva origine da un controllo su un contribuente titolare di una ditta individuale dai cui conti correnti risultava che le uscite/bonifici erano inferiori ai costi sostenuti e dichiarati per l’attività.
Tale circostanza induceva l’Amministrazione finanziaria a sostenere che il contribuente avesse la disponibilità di denaro contante non transitato sui conti correnti e utilizzato per il sostenimento delle spese indicate e quindi lasciava “presumere un possibile occultamento di ricavi o compensi derivanti dall’attività svolta o l’esistenza di ulteriori fonti reddituali non dichiarate”.
Il contribuente, però, si era adeguato agli ISA per l’anno oggetto di indagine per un importo “capiente” rispetto ai maggiori ricavi presunti e accertati dall’Erario, il quale, tuttavia, non considerava proprio il “gap di adeguamento”.
A fronte di tale fattispecie i giudici di merito, accogliendo la tesi prospettata dal contribuente, hanno sostenuto che “l’importo dichiarato a titolo di adeguamento ISA rileva in modo pieno e non «figurativo», ai fini IRPEF, IRAP ed IVA: essi sono stati, infatti, assoggettati ad imposta e costituiscono, a tutti gli effetti di legge, ricavi dichiarati del contribuente. In questo modo sono ampiamente ricompresi i maggiori ricavi non dichiarati”.
Infatti, hanno aggiunto, la contraria ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria comporterebbe una duplicazione dei tributi, ovvero un doppio pagamento d’imposta.
Il contribuente può scegliere di adeguarsi agli ISA decidendo a sua discrezione a quale livello di affidabilità fiscale collocarsi considerando i benefici che possono conseguirne, però, in ogni caso, i componenti positivi, ulteriori rispetto a quelli indicati nelle scritture contabili, rilevano sempre ai fini della base imponibile IRPEF/IRES e IRAP, nonché del corrispondente maggior volume d’affari IVA.
Le maggiori somme corrisposte per l’adeguamento ISA non rappresentano dunque un versamento meramente formale, ma un versamento di imposte a tutti gli effetti.
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