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IMPRESA

Legittima l’emissione della cartella di pagamento nel concordato minore omologato

Il ruolo non può essere utilizzato per un recupero autonomo del credito

/ Francesco DIANA

Lunedì, 3 agosto 2026

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Al debitore, non consumatore, che accede alla procedura di concordato minore per porre rimedio alla propria condizione di sovraindebitamento, è riconosciuta piena libertà circa il contenuto della proposta satisfattiva, purché ne indichi in modo specifico tempi e modalità.

La proposta può prevedere il soddisfacimento parziale e/o dilazionato dei crediti, attraverso una qualsiasi forma individuata dal debitore (art. 74 comma 3 del DLgs. 14/2019); spetta ai creditori, poi, esprimersi sulla stessa attraverso l’esercizio del proprio diritto di voto, necessario per il raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 79 del DLgs. 14/2019.

Il raggiungimento delle maggioranze previste, tuttavia, costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per l’omologa del concordato minore: è necessario che si valuti, in ogni caso, l’assenza di cause di inammissibilità e, in presenza di contestazioni da parte dei creditori, che la proposta sia maggiormente conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (Trib. Cassino 9 dicembre 2025 e Trib. Caltanissetta 11 luglio 2025).

A ciò si aggiunge anche la verifica della fattibilità del piano, intesa come la sua idoneità a raggiungere le finalità satisfattive indicate nello stesso (Trib. Ancona 18 novembre 2025 e Trib. Firenze 12 febbraio 2025).
La natura concordataria della procedura comporta che, intervenuta l’omologa, i creditori anteriori nei cui confronti sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art. 78 comma 2 del DLgs. 14/2019, possano essere soddisfatti esclusivamente nei termini delle modalità, dei tempi e della misura prevista nel piano stesso.

In altri termini, l’omologa genera un effetto vincolante (c.d. conformazione collettiva delle pretese anteriori) che impedisce al singolo creditore, anche pubblico, di poter agire in via autonoma e non coordinata per il proprio soddisfacimento personale (Cass. 14 luglio 2026 n. 23193).

Ciò, tuttavia, non comporta alcun accertamento concorsuale del credito analogamente a quanto accade nelle procedure liquidatorie: con l’omologa, infatti, non vi è alcuna verifica giudiziale definitiva dell’esistenza, dell’entità e del rango dei singoli crediti che il creditore potrà sempre azionare nell’opportuna sede (Cass. 14 luglio 2026 n. 23188).
Nell’ambito della procedura di concordato minore, di fatto, le eventuali contestazioni sono risolte ai soli fini del raggiungimento delle maggioranze di legge, mentre per l’accertamento delle questioni sollevate potrà eventualmente agirsi in un separato giudizio (Trib. Cassino 9 dicembre 2025).

Ne consegue che l’omologa non rende illegittima l’emissione di una cartella di pagamento, anche se avente ad oggetto un credito anteriore, purché si tratti di atto diretto alla liquidazione ovvero alla conservazione della pretesa erariale.
In altri termini, l’emissione del ruolo deve limitarsi alla liquidazione ovvero alla cristallizzazione della pretesa, ma non può essere utilizzata per procedere con una riscossione individuale, incompatibile con il vincolo che discende dall’omologa e che conforma tutte le pretese anteriori.

In tal senso si è espressa la Cassazione con ordinanza n. 23316 del 15 luglio 2026, consolidando l’orientamento già espresso con le ordinanze nn. 23193 e 23188 del 14 luglio 2026.
Per la Suprema Corte, la cartella di pagamento, pur contenendo un’intimazione ad adempiere, non comporta l’inizio della procedura esecutiva, il cui avvio è segnato solo con il pignoramento quale atto esecutivo in senso proprio.
Il vincolo derivante dall’omologa incide, dunque, sull’efficacia esecutiva della cartella e sulla sua utilizzabilità come strumento per il soddisfacimento della propria pretesa individuale; non rileva, invece, ai fini della sua validità e della sua funzione di liquidazione e opponibilità del credito nel concorso.

L’inefficacia esecutiva del ruolo, come precisato dalla Suprema Corte, si estende anche alle sanzioni e agli interessi (non solo alla sorte capitale), nel caso in cui queste siano comprese nella proposta o comunque già considerate nella regolazione del credito anteriore.
Solo nel caso in cui gli accessori (interessi e/o sanzioni) non siano inserite nel piano, potrebbe procedersi con un recupero individuale, mentre la sospensione amministrativa del ruolo sarebbe limitata alla sola sorte capitale.

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