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Mercoledì, 26 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Se non ammesso alla CIGS il datore deve corrispondere le retribuzioni

Può sospendere unilateralmente il rapporto solo a fronte di un’assoluta impossibilità a lui non imputabile di collaborare alla prestazione dovuta

/ Giada GIANOLA

Mercoledì, 26 agosto 2026

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Con l’ordinanza n. 24341/2026, la Corte di Cassazione si è espressa sugli effetti della mancata approvazione della domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) avanzata dall’azienda.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno confermato le statuizioni rese in sede di merito, affermando che il mancato conseguimento della CIGS non incide sugli obblighi retributivi, e che in caso di sospensione unilaterale dei rapporti di lavoro il datore deve dimostrare un’impossibilità della prestazione idonea a giustificarla.

In particolare, in sede di appello, era stata accertata l’assenza di un provvedimento autorizzatorio della CIGS; comunque, in ragione della sospensione di un importante appalto, il datore di lavoro aveva sospeso i rapporti di lavoro con i lavoratori impiegati nello stesso, omettendo di corrispondere la retribuzione. A fronte di tale situazione di fatto, i giudici hanno statuito che il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di una situazione di impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione lavorativa da parte dei lavoratori, situazione che non poteva ritenersi integrata dalla sospensione dell’appalto in cui tali lavoratori erano impiegati.

Il datore di lavoro per non essere tenuto a corrispondere le retribuzioni avrebbe, infatti, dovuto provare la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 1463 c.c. sull’impossibilità totale della prestazione, secondo cui la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito, o dell’art. 1464 c.c. sull’impossibilità parziale, ai sensi del quale quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.

Per giurisprudenza costante, del resto, la unilaterale sospensione dei rapporti di lavoro può trovare fondamento anche in eventi riconducibili alla sfera organizzativa e gestionale dell’azienda o alla persona del datore di lavoro, a condizione però che tali eventi rappresentino per il datore di lavoro un’ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all’adempimento della prestazione dovuta (cfr. Cass. n. 37716/2022; Cass. n. 831/2001).

La sospensione dell’appalto non è stata ritenuta dai giudici di merito un evento tale da dimostrare l’impossibilità di ricevere le prestazioni dei lavoratori, trattandosi, per contro, “al più di una causa di contrazione dell’attività”.
Tali conclusioni sono state condivise dalla Suprema Corte, che con la decisione in esame ha evidenziato che fino a quando non venga emanato il provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale, così come dopo che venga adottato il provvedimento di diniego di tale ammissione, i rapporti fra datore di lavoro e lavoratori sono regolati dal diritto comune. Quindi, qualora tali rapporti vengano sospesi in modo unilaterale dal datore di lavoro, la legittimità delle sospensioni va valutata alla stregua delle norme in materia di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa.

In difetto di prova di una circostanza che legittimi, in base alle norme di diritto comune, l’azienda a sospendere i rapporti di lavoro, permangono i relativi obblighi legali e contrattuali, tra cui quello di corrispondere regolarmente la retribuzione, ed è configurabile la c.d. mora credendi a carico del datore di lavoro, il quale è tenuto, nei confronti del lavoratore, al risarcimento del danno, corrispondente alle retribuzioni dovute nel periodo.

Se, invece, la prestazione sia effettivamente diventata inutilizzabile per un fatto sopravvenuto non prevedibile e non imputabile al datore, tale da rendere impossibile per quest’ultimo di collaborare all’adempimento della prestazione dovuta, il datore non incorre in responsabilità per l’unilaterale sospensione disposta, e non è tenuto al pagamento delle retribuzioni per il periodo di sospensione.

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