Indispensabile il verbale notarile per l’accesso al concordato semplificato
Il debitore deve prestare attenzione al buon esito del deposito telematico
L’imprenditore, all’esito della composizione negoziata della crisi, ricorrendone i presupposti, può presentare domanda di concordato semplificato, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti di cui all’art. 39 del DLgs. 14/2019.
Il ricorso dev’essere depositato entro il termine perentorio dei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell’esperto, sebbene l’imprenditore possa proporre domanda con riserva ai sensi dell’art. 40 del DLgs. 14/2019.
Quest’ultima, tuttavia, dev’essere formulata sempre nel rispetto dei termini dei 60 giorni; entro lo stesso termine il debitore è tenuto a presentare la domanda c.d. piena, posto che la riserva ha il solo fine di consentirgli l’ottenimento della protezione di cui all’art. 54 del DLgs. 14/2019 e non una dilatazione dei tempi indicati dalla norma (Trib. Bari 7 aprile 2025).
In ogni caso, se il ricorrente è una società, è necessario che il ricorso sia sottoscritto dall’amministratore e corredato del verbale, redatto da notaio, in cui risulti la sua decisione di accedere all’istituto, oggetto di iscrizione presso il Registro delle imprese.
In merito, posto che l’art. 120-bis del DLgs. 14/2019 riguarda tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, sebbene non vi sia alcun richiamo espresso, è da ritenere che si applichi anche all’istituto del concordato semplificato.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Bologna con decreto del 23 luglio 2026.
Sotto l’aspetto operativo, il deposito avviene mediante procedimento telematico c.d. a formazione progressiva (art. 16-bis comma 4 e 7 del DL 179/2012) che si basa su un flusso informativo – a mezzo PEC – che attribuisce certezza al processo e al rispetto dei termini.
In particolare, a seguito dell’invio della “busta telematica” da parte del ricorrente, il gestore della PEC del debitore genera una comunicazione di “accettazione del deposito” con la quale si dà atto che il messaggio è stato inviato; ricevuto il messaggio, il sistema dall’ufficio giudiziario destinatario genera una seconda PEC di “avvenuta consegna”.
La terza fase è quella del controllo automatico sulla busta telematica per individuare eventuali elementi bloccanti, a cui segue l’invio di una terza PEC contenente “l’esito dei controlli”.
Infine, solo a seguito del controllo manuale effettuato dal cancelliere l’atto è accettato, inserito nel fascicolo telematico e comunicato al ricorrente (mediante invio di una quarta PEC).
Il deposito, dunque, si perfeziona solo al termine del controllo manuale, sebbene il suo effetto provvisorio sia da ritenersi anticipato già al momento della ricezione della seconda PEC (App. Torino 5 dicembre 2025).
Ciò assume rilevanza in caso di esito negativo dei successivi controlli, ponendosi il tema della tempestività del deposito.
Se il debitore è ancora nei termini è sufficiente che si rinnovi la procedura; diversamente è necessario che la parte si attivi prontamente per ottenere la rimessione dei termini ex art. 153 comma 2 c.p.c. (App. Torino 5 dicembre 2025 e App. Roma 8 maggio 2025).
Analogamente dovrà procedersi nel caso in cui il ricorso sia stato depositato in un diverso ed errato registro (per esempio contenzioso anziché volontaria giurisdizione), sebbene sia da ritenersi che ciò non determini alcuna nullità, configurandosi come una mera irregolarità (App. Potenza 16 giugno 2026).
Unitamente alla domanda di accesso alla procedura, il debitore è tenuto a depositare il piano di liquidazione.
Questo dovrà contenere una completa e corretta indicazione di tutte le componenti attive e passive che rientrano nel patrimonio del debitore, comprese quelle oggetto di eventuale stima (per esempio giudizi in corso, spese legali, etc.); una corretta rappresentazione delle poste patrimoniali è condizione imprescindibile per poter verificare la concreta praticabilità della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria (App. Roma 6 febbraio 2026), nonché indispensabile anche per accertare il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.
Il concordato semplificato non prevede alcun subprocedimento di accertamento del passivo né la possibilità per il creditore di fare domanda di ammissione del proprio credito, sia rispetto al quantum che alle cause di prelazione (Trib. Cuneo 10 luglio 2025).
Ciò non esclude, tuttavia, la disamina dell’ordine dei privilegi assegnati, la cui eventuale violazione è tale da poter condurre al diniego dell’omologa.
In tal senso, è necessario che il ricorrente presti particolare attenzione non solo al credito principale ma anche agli accessori (interessi, spese e rivalutazione).
Infatti, sebbene l’art. 153 del DLgs. 14/2019 non si applichi al concordato semplificato, va comunque considerata la rilevanza del principio sistematico che esprime.
Pertanto, il rispetto delle cause di prelazione deve essere valutato con riferimento sia alla sorta capitale sia agli accessori del credito privilegiato, nei limiti in cui la prelazione si estende agli accessori (artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; cfr. Trib. Novara 20 luglio 2026).
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