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La Corte Ue legittima la compensazione d’ufficio dei crediti nei mutui resi nulli da clausole abusive

/ REDAZIONE

Venerdì, 11 settembre 2026

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La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza 10 settembre 2026 causa C-510/25, ha affermato che gli artt. 6 § 1 e 7 § 1 della direttiva (Ue) 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, non ostano, in linea di principio, a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale in forza della quale il giudice investito dal consumatore di una domanda di rimborso delle somme versate in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario, reso invalido dalle clausole abusive in esso contenute, procede d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci del consumatore e del professionista che sono parti di tale contratto, cosicché al consumatore è riconosciuto un credito unicamente sull’importo dei versamenti effettuati in esecuzione di detto contratto che eccede quello del capitale dato a mutuo e un diritto agli interessi di mora su tale importo eccedente.

A dispetto delle molteplici perplessità manifestate dal giudice del rinvio, è stata, quindi, confermata la conformità al diritto comunitario della c.d. teoria del saldo, in base alla quale il giudice compensa d’ufficio i crediti reciproci e il consumatore ha diritto solo all’eventuale differenza tra l’importo versato alla banca e il capitale ricevuto.

Per i giudici comunitari, l’applicazione officiosa del meccanismo di compensazione soggiace, però, a una condizione funzionale ad assicurare il rispetto della volontà del consumatore e del principio del contraddittorio: il giudice nazionale deve, cioè, informare preventivamente il consumatore circa le conseguenze che possono derivare dall’invalidazione del contratto di mutuo che ha stipulato con il professionista, al fine di consentirgli di esprimere la propria volontà con piena cognizione di causa riguardo a detta invalidazione.

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