Istanze per il tax credit librerie 2026 dal 14 settembre al 30 ottobre
Dalle ore 12:00 di lunedì 14 settembre 2026 e fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2026 è possibile presentare domanda, per l’anno 2026, per il tax credit librerie ex art. art. 1 comma 319 della L. 205/2017. I termini sono stati resi noti con avviso pubblicato sul sito della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura.
In particolare, la domanda per il riconoscimento del credito di imposta, in conformità al DM n. 215/2018, riferita ai dati economici dell’anno 2025, va presentata, nei suddetti termini, esclusivamente mediante il portale https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.
Si ricorda che l’art. 1 commi 319-321 della L. 205/2017 ha riconosciuto, a decorrere dall’anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, un credito di imposta nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per le librerie ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. L’agevolazione è determinata, tra i vari parametri, in base agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI e al fatturato della libreria (si veda “Credito d’imposta per le librerie con specifici parametri di calcolo” dell’8 giugno 2018).
Nell’avviso viene evidenziato che la dotazione finanziaria complessiva della procedura ammonta anche per il 2026 a 8.250.000, come già nel 2025.
Viene inoltre precisato che, anche per l’anno in corso, nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Si segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.
Per ogni dettaglio è possibile consultare l’apposita guida alla compilazione della domanda.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941