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Il cambio di Fondo comporta la perdita del contributo datoriale a Telemaco

/ REDAZIONE

Martedì, 3 novembre 2026

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A pochi giorni dalla sottoscrizione delle intese per i dirigenti dell’industria e della piccola industria, lo scorso 28 ottobre Assotelecomunicazioni-Asstel e le OO.SS. di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil) hanno raggiunto un analogo Accordo in materia di previdenza complementare, rivolto al personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione cui si applica il CCNL 12 novembre 2020 (codice CNEL K411), successivamente rinnovato con Accordo 11 novembre 2025 (si veda “Nelle imprese TLC retribuzioni in aumento da gennaio” del 22 novembre 2025).

A seguito delle modifiche apportate dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) all’art. 14 comma 6 del DLgs. 252/2005, le Parti, in linea con quanto già stabilito nei due Accordi sopracitati, hanno inteso tutelare l’autonomia contrattuale e chiarire gli obblighi contributivi datoriali in materia di previdenza complementare negoziale. È stata condivisa l’interpretazione sostenuta da Confindustria e dalle tre organizzazioni sindacali confederali nell’Avviso Comune del 26 maggio 2026, secondo cui il contributo datoriale, in caso di trasferimento, può essere destinato esclusivamente ai Fondi pensione negoziali, salvo diversa previsione del CCNL di riferimento.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il contributo a carico del datore di lavoro dovuto al Fondo Telemaco, come previsto dall’Accordo del 2025, è pari all’1,60% della retribuzione assunta a base di calcolo del trattamento di fine rapporto. L’Accordo chiarisce, pertanto, che il contributo datoriale previsto dalle fonti collettive istitutive di Telemaco non è dovuto per il lavoratore che non aderisca al Fondo o che trasferisca la propria posizione presso una forma pensionistica diversa da quella individuata dal relativo CCNL, né può essere riconosciuto sotto forma di equivalente economico o di trattamento sostitutivo.

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