I prelievi sul conto corrente del defunto bloccano l’accettazione beneficiata dell’eredità
Il trasferimento di denaro sul proprio conto da parte del chiamato costituisce una sottrazione di beni ereditari
Nella sentenza n. 28198, depositata il 31 ottobre 2026, la Cassazione si è occupata della corretta qualificazione giuridica da attribuire al contegno del chiamato all’eredità, il quale, senza avere espressamente accettato la delazione, prelevi somme di denaro da un conto corrente intestato al de cuius trasferendole su un conto proprio.
Nel caso di specie, la questione devoluta alla Suprema Corte si intrecciava con il diverso tema della liquidazione dell’attivo ereditario a favore dei creditori e dei legatari del defunto a opera dell’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario. In particolare, il figlio del defunto sosteneva di avere accettato l’eredità paterna con beneficio di inventario a un mese circa dal decesso e di avere poi avviato, come consentito dall’art. 495 c.c., la c.d. liquidazione individuale, scegliendo così di pagare i creditori “man mano che si presentano”, salve eventuali cause legittime di prelazione. Sennonché, le altre due figlie del de cuius, anche loro accettanti con beneficio di inventario, avevano successivamente optato per la liquidazione concorsuale nella quale, invece, in ossequio al principio della par condicio creditorum, i pagamenti da parte dell’erede accettante possono essere eseguiti solo dopo che i crediti siano stati graduati e lo stato di graduazione sia divenuto definitivo.
Sorgeva, quindi, un contenzioso giudiziale volto a stabilire quale tra le due modalità di liquidazione del patrimonio ereditario dovesse avere la meglio rispetto all’altra. Ribaltando la decisione di primo grado, la Corte d’Appello dichiarava invalido l’avvio della procedura di liquidazione individuale dell’eredità beneficiata a vantaggio della liquidazione concorsuale. Tale conclusione era supportata dalla circostanza che il figlio, a poche ore dalla morte del padre, aveva prelevato somme di denaro da conti correnti intestati a quest’ultimo, ritrasferendole dapprima su un proprio conto a titolo di restituzione di prestiti concessi al defunto e solo sette mesi dopo su un altro conto, sempre intestato all’ordinante, ancorché denominato “eredità beneficiata” del de cuius “presso” l’erede.
Per il giudice di gravame, il comportamento posto in essere dal chiamato integrava gli estremi dell’accettazione tacita dell’eredità ex art. 476 c.c., con la conseguenza che questi doveva considerarsi erede puro e semplice, non legittimato a procedere alla liquidazione individuale di cui all’art. 495 c.c.
La Cassazione, adita con ricorso per la riforma della sentenza di secondo grado, ha confermato la sussistenza della qualifica di erede puro e semplice in capo al figlio del defunto, rilevando però l’erroneità del richiamo all’accettazione tacita dell’eredità in luogo dell’istituto della sottrazione dei beni ereditari di cui all’art. 527 c.c.
A tal riguardo, la decisione in commento ha ricordato che l’accettazione tacita dell’eredità ricorre, ai sensi dell’art. 476 c.c., quando il chiamato “compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
In via interpretativa, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che per aversi accettazione tacita dell’eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede (Cass. n. 20878/2020). In questa prospettiva, si è ad esempio escluso che possano integrare gli estremi dell’accettazione tacita dell’eredità la presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento delle relative imposte (Cass. n. 30761/2022), nonché, più in generale, gli atti conservativi di cui all’art. 460 c.c.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha ritenuto che nella concreta fattispecie sottoposta al suo esame il comportamento del figlio, il quale, a poche ore dalla morte del padre, aveva trasferito sui propri conti personali le somme presenti sul conto corrente di quest’ultimo, non concretava un atto di accettazione tacita dell’eredità, bensì un’ipotesi di sottrazione di beni ereditari riconducibile al disposto di cui all’art. 527 c.c., per la cui configurabilità è richiesta, sul piano soggettivo, la consapevolezza dell’autore che si tratti di beni dell’eredità.
La condotta tenuta dal chiamato a seguito dei prelievi non appariva, infatti, inequivocabilmente volta a mettere a disposizione dei coeredi le somme distratte e in tempi ragionevoli, così da rendere palese che l’appropriazione era avvenuta per esigenze comuni degli eredi e non per finalità proprie. Un simile contegno, per la Cassazione, è un atto di natura illecita sanzionato con la decadenza dalla facoltà di rinunciare all’eredità e con l’acquisto della qualità di erede puro e semplice.
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