False
ACCEDI
Martedì, 3 novembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Per gli incentivi al lavoro per under 35 con disabilità negli ETS domande entro fine anno

Con il decreto 23 luglio 2026 definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo

/ Federico ANDREOZZI

Martedì, 3 novembre 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2026 il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, con cui si rende nota la pubblicazione del decreto 23 luglio 2026, concernente gli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’art. 1 commi da 210 a 213 della L. 213/2023.

In particolare, il decreto definisce le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione di un contributo finalizzato a valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie, anche produttive, e nelle iniziative imprenditoriali degli enti del Terzo settore (ETS) di cui all’art. 4 del DLgs. 117/2017.
Il contributo può essere infatti richiesto da tali enti in relazione alle assunzioni, ai sensi della L. 68/99, di persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 23 luglio 2026 – data di adozione del decreto in commento (cfr. FAQ 27 ottobre 2026) – e il 31 dicembre 2026.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, i soggetti che richiedono il contributo ne devono informare il servizio competente per il collocamento mirato del territorio in cui è ubicata la sede di lavoro della persona assunta, anche ai fini dell’eventuale attivazione di interventi di accompagnamento, consulenza, sostegno all’inserimento lavorativo e individuazione degli accomodamenti ragionevoli. Il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche parziale, a condizione che la trasformazione sia intervenuta nel periodo sopra indicato.

In ogni caso, il contributo è cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità, benché non spetti per l’assunzione o il passaggio a tempo indeterminato di lavoratori per i quali sia stato già riconosciuto il beneficio di cui all’art. 28 del DL 48/2023, anche se presso un diverso datore di lavoro.

Con riferimento ai requisiti, ferme restando le disposizioni relative agli aiuti de minimis di cui al Regolamento Ue 2023/2831, il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC, con le previsioni di cui all’art. 3 della L. 68/99 e con gli obblighi il cui rispetto è verificato ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73.
Inoltre, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il datore non deve: essersi avvalso dell’esonero dall’obbligo di assunzione di cui all’art. 5 comma 3 della L. 68/99; aver rifiutato un’assunzione ai sensi dell’art. 9 della L. 68/99; essersi trovato nelle condizioni sanzionate ai sensi dell’art. 15 della L. 68/99. Infine, il datore non deve avere commesso violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Per quanto concerne l’importo, il contributo è erogato nella misura massima di 12.000 euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, nonché di 1.000 euro per ogni mese, da riproporzionare per le frazioni di mese, dalla data di assunzione e fino al 31 dicembre 2026. Tuttavia, in caso di interruzione o cessazione del contratto di lavoro in data anteriore al 31 dicembre 2026, il contributo non è erogato.

Sotto il profilo operativo, i soggetti legittimati possono presentare, a pena di decadenza, domanda di accesso al contributo tramite l’apposita PEC inclusionelavorativa.disabilita@pec.governo.it, a cui sarà attribuito un codice identificativo (cfr. FAQ 27 ottobre 2026). Le domande sono inammissibili laddove siano presentate oltre il termine del 31 dicembre 2026 e nel caso in cui non siano corredate da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui il richiedente attesta e dichiara quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del decreto in esame, tra cui: il numero delle persone con disabilità assunte con il relativo codice fiscale e il codice della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro; l’indicazione del servizio competente per il collocamento mirato territorialmente competente in relazione alla sede di lavoro della persona assunta; gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l’accredito, che deve essere intestato all’ente richiedente.

Il contributo è erogato in unica soluzione, previa valutazione delle domande e pubblicazione dell’elenco dei destinatari da parte del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. In caso di superamento del limite di spesa, l’importo è proporzionalmente rideterminato.

TORNA SU