Sostitutiva del 7% anche per le somme «pay as you go» di fonte estera
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 197 di ieri, 2 novembre, ha ammesso al beneficio dell’imposizione sostitutiva del 7% le somme di fonte irlandese corrisposte a fronte del cessato impiego di un cittadino irlandese trasferitosi in Italia.
Nel caso di specie, si trattava di un assegno pensionistico corrisposto dalla società irlandese secondo l’accordo “pay as you go” e di una somma a titolo di indennità forfetaria di fine rapporto.
Secondo l’Agenzia, la persona può accedere al regime agevolativo di cui all’art. 24-ter del TUIR, il quale presuppone il possesso di redditi da pensione ex art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR erogati da soggetti esteri, in quanto “rientrano nella nozione di redditi da pensione [...] tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa” e, in ogni caso, “l’espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività del citato comma 2 dell’articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum [...] la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro”.
Il regime di imposizione sostitutiva, evidenzia l’Agenzia, si estende a ogni altro reddito prodotto all’estero, individuato ai sensi dell’art. 165 comma 2 del TUIR, ivi compresa la somma percepita a titolo di indennità forfetaria di fine rapporto.
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