Non sanzionabile la mancata indicazione del resto nel documento commerciale
Con la risposta a interpello n. 338 pubblicata ieri, 12 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’indicazione della voce “resto” nel documento commerciale.
Il caso esaminato riguarda un soggetto che opera nel settore della grande distribuzione con un volume d’affari superiore a 400.000 euro (nel 2018), pertanto tenuto alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, a partire dal 1° luglio 2019. Il soggetto ha chiesto se è possibile non valorizzare la voce “resto” nel documento commerciale, in caso di pagamento in contanti e consegna all’addetto alla cassa di una somma di denaro superiore al corrispettivo dovuto.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tra le voci del “Layout del documento commerciale” definito nel provv. Agenzia delle Entrate n. 182017/2016 (come modificato dal successivo provv. n. 99297/2019) è prevista anche la voce “resto”, la cui “compilazione è volta a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione di incasso”.
L’eventuale mancata specificazione di tale informazione, tuttavia, non è direttamente sanzionabile.
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