La truffa è assorbita nel reato di ricorso abusivo al credito
Il reato fallimentare è «speciale» perché tutela un bene giuridico più ampio
Non c’è concorso tra il reato di ricorso abusivo al credito, previsto dall’art. 218 del RD 267/1942, e il delitto di truffa previsto dall’art. 640 c.p. Il primo, infatti, ha un’oggettività giuridica
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