Per il recesso il curatore deve rispettare le norme limitative dei licenziamenti
In caso di accertata illegittimità, nullità o inefficacia del licenziamento, le conseguenze saranno quelle risarcitorie ordinarie
Gli effetti del fallimento dell’imprenditore sui rapporti di lavoro pendenti costituisce questione giuridica di particolare rilievo non esistendo, attualmente, una normativa specifica che regoli la fattispecie.
Infatti, la disposizione di cui all’art. 189 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della L. 155/2017 (DLgs. 14/2019), che prevede una particolare disciplina per la sorte dei rapporti di lavoro subordinato pendenti, entrerà in vigore solo dal 15 agosto 2020. Tale norma stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento e i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunichi
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