Vantaggi compensativi con saldo positivo
La Cassazione, nella sentenza n. 38715/2019, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, ha precisato che la portata esimente dei vantaggi compensativi nell’ambito di un gruppo di società – espressamente prevista per il reato di infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 c.c., ma estesa nella sua operatività ai reati di bancarotta – presuppone non solo l’esistenza di un vantaggio complessivamente ricevuto dal gruppo a seguito delle operazioni, ma anche l’idoneità dello stesso a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi cagionati alla società fallita dalle operazioni poste in essere, in modo che le stesse risultino non incidenti sulle ragioni dei creditori.
Entrambe le condizioni sono, a ben vedere, espressione del particolare rigore che deve contraddistinguere le valutazioni sull’esistenza e la significatività di vantaggi compensativi in presenza dell’intervenuto fallimento della società; fallimento che, inevitabilmente, implica il pregiudizio per le posizioni creditorie. È in altre parole necessario, perché possa essere esclusa la rilevanza penale del fatto, che le operazioni contestate abbiano prodotto benefici indiretti tali da renderle in concreto ininfluenti sulla creazione di tale pregiudizio.
L’allegazione di un vantaggio per il gruppo, quindi, non è sufficiente ad escludere la natura distrattiva dell’operazione. È altresì necessaria la dimostrazione non solo del compimento dell’operazione in una logica di gruppo, ma anche dell’esistenza di un saldo finale positivo che renda l’operazione stessa soltanto temporaneamente svantaggiosa, e quindi, in conclusione, non depauperativa, per la fallita.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41