Il concordato preventivo impedisce il sequestro dell’Erario
Anche la misura cautelare potrebbe violare la par condicio creditorum
Il sequestro conservativo e l’ipoteca sono misure cautelari che, ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 472/97, possono essere autorizzate dal giudice su istanza dell’ente impositore (oggi estesa anche alla Guardia di Finanza, in forza dell’art. 16-septies del DL 119/2018), ove ricorrano esigenze di tutela del credito.
L’ente impositore dopo aver notificato un atto di accertamento (ma secondo la norma vigente, analogo potere è previsto nel caso in cui sia stato notificato un processo verbale di constatazione) può presentare l’istanza per chiedere la concessione della misura cautelare dimostrando l’attendibilità della pretesa (quindi il fumus boni iuris) e il fondato timore di perdere la garanzia del credito (quindi il periculum in mora).
Recentemente la Cassazione ...
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