ACCEDI
Lunedì, 7 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Proroga unilaterale dei tempi di adempimento del concordato senza voto

Il Tribunale non deve valutare in modo stringente i motivi della proroga

/ Antonio NICOTRA

Mercoledì, 1 luglio 2020

x
STAMPA

download PDF download PDF

La possibilità per il debitore di optare, a norma dell’art. 9 comma 3 del DL 23/2020 conv. L. 40/2020, per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo, non richiede una nuova votazione da parte dei creditori e il Tribunale, pur essendo tenuto a una verifica mediante l’acquisizione di un parere del commissario giudiziale, non è chiamato a valutare in modo particolarmente stringente i motivi e le condizioni che giustificano la concessione della proroga, richiedendosi unicamente la valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti per la omologazione ex artt. 180 e 182-bis del RD 267/42.

L’art. 9 comma 3 del DL 23/2020 convertito ha stabilito che: quando il debitore ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU