Proroga unilaterale dei tempi di adempimento del concordato senza voto
Il Tribunale non deve valutare in modo stringente i motivi della proroga
La possibilità per il debitore di optare, a norma dell’art. 9 comma 3 del DL 23/2020 conv. L. 40/2020, per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo, non richiede una nuova votazione da parte dei creditori e il Tribunale, pur essendo tenuto a una verifica mediante l’acquisizione di un parere del commissario giudiziale, non è chiamato a valutare in modo particolarmente stringente i motivi e le condizioni che giustificano la concessione della proroga, richiedendosi unicamente la valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti per la omologazione ex artt. 180 e 182-bis del RD 267/42.
L’art. 9 comma 3 del DL 23/2020 convertito ha stabilito che: quando il debitore ...
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