Per le spese di regia occorrono effettiva utilità e adeguata documentazione
Ai fini della deducibilità non è sufficiente esibire il contratto
Con la sentenza n. 13085, depositata ieri, 30 giugno 2020, la Cassazione si è espressa nuovamente in merito alle condizioni per la deducibilità delle c.d. spese di regia, confermando gli orientamenti recentemente formulati dalla Suprema Corte.
Nel caso di specie, relativo al periodo d’imposta 2004, l’Ufficio aveva contestato la deducibilità dei costi sostenuti dalla società contribuente relativi a prestazioni di servizi rese e/o acquisite presso terzi dalla capogruppo e fatturate e/o riaddebitate alla società italiana. Detti servizi, forniti o acquisiti nell’interesse complessivo del gruppo, risultavano ripartiti tra le varie consociate in proporzione al fatturato di ciascuna di esse, ma dalla documentazione esibita dalla società non era possibile evincere né quali fossero
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