Tutela del lavoratore in quarantena di competenza INAIL con «occasione di lavoro» certa
Con un approfondimento pubblicato ieri, la Fondazione studi consulenti del lavoro ha analizzato, attraverso domande e risposte, ha analizzato la casistica legata alla malattia del dipendente che risulti positivo al COVID-19, elaborando un riepilogo delle indicazioni fornite sul punto dall’INPS.
Di particolare interesse è l’analisi dei casi accertati da infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro”, ipotesi in cui le prestazioni e il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato sono di competenza INAIL; il medico certificatore provvederà a redigere il certificato di infortunio e ad inviarlo all’Istituto assicuratore.
L’approfondimento ricorda poi che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale (art. 26, commi 1 e 2 del DL 18/2020 convertito) continui a svolgere, in accordo con il datore di lavoro, l’attività lavorativa con modalità agile (c.d. “smart working”).
Come precisato dall’INPS con il messaggio n. 3653/2020, solo in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno (si veda “In smart working quarantena «tutelata» solo se la malattia è conclamata” del 10 ottobre 2020).
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