Il concordato liquidatorio prosegue anche in caso di morte del debitore
La disciplina del fallimento si applica in via interpretativa anche al concordato
Nel sistema delineato dalla legge fallimentare, non sussistono norme che espressamente regolano l’interruzione del concordato preventivo per morte del debitore. La procedura può cessare, invece, in seguito alla completa esecuzione del concordato (art. 136 del RD 267/42), ovvero alla dichiarazione giudiziale di risoluzione o annullamento ex artt. 137 e 138 del RD 267/42.
Colmando tale lacuna normativa, la Cassazione, con sentenza n. 26567 depositata ieri, ha chiarito che, in tema di concordato preventivo avente natura liquidatoria, ove nel corso dell’esecuzione della procedura sopravvenga la morte del debitore concordatario, è applicabile, in via analogica, l’art. 12 del RD 267/42.
La procedura concordataria, quindi, prosegue nei confronti degli eredi del debitore defunto, anche