Centralità dei flussi informativi nelle nuove norme per i collegi sindacali
Le Norme contenute nel documento aggiornato del CNDCEC si applicano a partire dal 1° gennaio 2021
Pubblichiamo l’intervento di Raffaele Marcello, Consigliere CNDCEC con delega alla Revisione, ai Principi contabili e di valutazione e al sistema di amministrazione e controllo.
Chiusa la pubblica consultazione, con grande soddisfazione sono state pubblicate oggi le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate.
È stato un lavoro faticoso, svolto durante l’emergenza sanitaria, tra l’alternanza di aperture e lockdown e la diffusione di provvedimenti nati per fronteggiare future crisi sistemiche che ci hanno assorbiti per fornire alle imprese e ai colleghi qualche utile indicazione.
Siamo stati costretti a riadattare più volte il documento agli improvvisi cambiamenti di direzione assunti dal legislatore, per via della pandemia da COVID-19, sulla normativa vigente e su quella di prossima entrata in vigore. Si pensi, a titolo d’esempio, che della sezione 11, quella dedicata alla vigilanza del collegio sindacale durante la crisi di impresa, sono state scritte tre versioni differenti, in considerazione dei continui differimenti dell’entrata in vigore del Codice della crisi e della precarietà vissuta dalla procedura di allerta attivata dall’organo di controllo e/o dal soggetto incaricato della revisione legale.
Per questo motivo, prima di illustrare, in sintesi, le maggiori innovazioni dell’edizione 2020, intendo porgere i miei più sentiti ringraziamenti al coordinatore, agli esperti e ai componenti del gruppo di lavoro che in questo periodo mi hanno supportato con pazienza e dedizione nella stesura di quest’ultimo documento.
Le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate si vanno a sostituire alla versione del 2015, che è stata rivista, necessariamente integrata e aggiornata alle rilevanti novità normative intervenute in questi 5 anni e agli importanti orientamenti della giurisprudenza, che si è soffermata, non raramente con intransigente severità, sulle funzioni e sulle correlate responsabilità dei sindaci. Esse si indirizzano ai sindaci di spa e al sindaco unico di srl che non svolgono le proprie funzioni in società che operano in settori vigilati, necessariamente attratte nell’ambito applicativo della legislazione speciale; si applicano anche ai sindaci di sapa (e dove possibile abbiamo evidenziato le eventuali differenze con la disciplina dettata per le spa) e a quelli nominati nelle società cooperative, dove l’attività del collegio sindacale si va ad arricchire di ulteriori e importanti adempimenti connaturati alla peculiarità del modello.
Il collegio sindacale e il sindaco unico destinatari delle Norme, inoltre, non esercitano la funzione di revisione legale affidata, pertanto, a un soggetto esterno alla società e con il quale l’organo di controllo scambia tempestivamente le informazioni rilevanti per lo svolgimento delle rispettive funzioni.
Le Norme si applicano a partire dal 1° gennaio 2021: per tal motivo, per la redazione della relazione rilasciata ai sensi dell’art. 2429 c.c., in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, l’organo di controllo potrà attenersi alle indicazioni contenute nella sezione dedicata alla relazione dei sindaci all’assemblea dei soci (sezione 7): ci è sembrata un’indicazione estremamente utile per i colleghi che si troveranno a confrontarsi con le ricadute della pandemia.
La struttura del documento è rimasta invariata. Esso si articola, infatti, in 11 sezioni dedicate rispettivamente a: nomina, incompatibilità e cessazione dell’incarico; funzionamento; doveri; partecipazione alle riunioni degli organi societari; poteri di controllo; poteri-doveri reattivi; relazione all’assemblea; pareri e proposte; attività in caso di sostituzione e omissione degli amministratori; attività nelle operazioni straordinarie; attività nella crisi di impresa.
L’analisi delle funzioni, delle incombenze e degli adempimenti che l’ordinamento fa ricadere sull’organo di controllo, collegiale o monocratico, e che esplicitano le previsioni recate dall’art. 2403 c.c., viene esaminata, nella attuale versione, nella nuova prospettiva della centralità dei flussi informativi tra organo di controllo, organo di amministrazione, soggetto incaricato della revisione legale e altri soggetti preposti ai controlli, laddove esistenti: l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione societaria, come peraltro sancito nel modificato disposto di cui all’art. 2086 c.c., sono condizionate dalla condivisione delle informazioni su cui si basano sia il processo decisionale, sia l’attività di monitoraggio e vigilanza finalizzata a garantirla.
Per cui, in considerazione dell’imprescindibile necessità che la società si doti, compatibilmente alla natura e alla dimensione dell’impresa, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, il fil rouge delle nuove Norme è rappresentato dalla costante dialettica tra organo di controllo e organo di amministrazione per realizzare l’importante attività di vigilanza sull’adeguatezza degli assetti anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale, a cui il collegio sindacale non può sottrarsi.
Senza pretesa di esaustività e al sol fine di far comprendere il lavoro che si è svolto in questi mesi, oltre alle integrazioni e alle precisazioni del vecchio testo, sono state inserite nuove e significative previsioni in ordine al segreto dei sindaci e all’obbligo di riservatezza, ai rapporti tra sindaci e amministratore unico, alla partecipazione alle decisioni degli organi di srl, ai pareri resi dall’organo di controllo in occasione di particolari vicende, quali sono, ad esempio, quelle inerenti alla cessazione del soggetto incaricato della revisione legale, ovvero alla remunerazione degli amministratori con particolari cariche o anche in caso di recesso del socio di spa.
Il lavoro è terminato, ma iniziamo la traduzione in inglese delle Norme di comportamento per renderle disponibili entro la fine di gennaio. Con ciò intendiamo contribuire a diffondere la validità e l’efficienza del sistema tradizionale, o più propriamente del c.d. modello latino, di amministrazione e controllo, basato non solo sulla compresenza dell’organo di amministrazione e di un organo di controllo, ma anche e soprattutto sul lavoro di professionisti competenti e specializzati.
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