Fusione tra ENC prima della riforma del Terzo settore con registro al 3%
Vale l’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, per gli atti diversi da quelli altrove indicati con oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale
L’atto di fusione tra enti non commerciali, realizzato nel 2014, sconta l’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota del 3%. Lo afferma la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 227, depositata ieri.
La pronuncia conferma il precedente orientamento, già accolto dalla pronuncia della Cassazione del 7 febbraio 2009 n. 4763, secondo cui, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. b) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, solo le operazioni di fusione tra società o tra enti “aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola” scontano l’imposta di registro in misura fissa (200 euro).
La medesima impostazione è accolta anche dall’Agenzia delle Entrate che, nella circolare del 18 maggio ...
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