Sospensione delle perdite di capitale non ancora del tutto chiara
Anche il nuovo testo lascia dubbi sull’ambito applicativo della norma
L’art. 1 comma 266 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) riscrive completamente l’art. 6 del DL 23/2020 convertito, riguardo alle “Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”. La norma ha una portata limitata, in quanto circoscritta alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, per cui, trattandosi di disposizioni temporanee, siamo in presenza di una “deroga” alle norme ordinarie che perderà la sua efficacia al termine del periodo stabilito (cinque anni).
La riscrittura dell’art. 6 appare più puntuale rispetto alla versione originaria che aveva dato luogo a dubbi e diverse interpretazioni. Ora la norma fa riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, applicandosi,
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