Esonero contributivo valido se l’assunzione riguarda donne «svantaggiate»
L’art. 1 commi 16-19 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) prevede, in via sperimentale, per le assunzioni di lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, che l’esonero contributivo di cui all’art. 4 commi da 9 a 11 della L. 92/2012 sia riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
In merito a tale misura agevolativa è intervenuto ieri l’INPS con la circ. n. 32/2021, fornendo le prime indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi.
Tra i diversi chiarimenti, l’INPS chiarisce che, sebbene la normativa preveda letteralmente che l’esonero trovi applicazione “per le assunzioni di donne lavoratrici”, tale espressione, in virtù del richiamo effettuato dalla previsione all’art. 4 della L. 92/2012, è da intendersi come “per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”.
Si precisa che sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie: donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Infine, si ricorda che ai fini del diritto all’esonero le assunzioni di cui all’art. 1 comma 16 della legge di bilancio 2021 devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
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