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Sgravio per le imprese i cui periodi di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020

/ REDAZIONE

Martedì, 27 aprile 2021

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Con il messaggio n. 1697 pubblicato ieri, l’INPS ha ammesso alla fruizione dello sgravio per i contratti di solidarietà le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, i cui periodi di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020.

Come ricorda anche l’Istituto previdenziale, con la circolare n. 100/2020 sono state fornite alle aziende autorizzate le istruzioni per fruire della riduzione contributiva prevista dall’art. 6 comma 4 del DL 510/96 e collegata ai contratti di solidarietà, a valere sullo stanziamento di risorse relativo all’anno 2019.

La citata disposizione riconosce in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà ai sensi dell’abrogato art. 1 del DL 726/84 nonché dell’art. 21 del DLgs. 148/2015, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione (30 milioni di euro annui; si veda “Al via lo sgravio per i contratti di solidarietà sulle risorse 2019” del 10 settembre 2020).

Oltre ad ammettere alla fruizione dello sgravio in argomento le imprese i cui periodi di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020, il messaggio di ieri fornisce istruzioni sugli adempimenti delle Strutture territoriali e sulle modalità di compilazione del flusso per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

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