Tassazione separata se il ritardo degli emolumenti incentivanti è dovuto a una causa giuridica
Con la risposta a interpello n. 408 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il ritardo nella corresponsione degli emolumenti incentivanti, dovuto ad una c.d. “causa giuridica”, determina l’applicazione del regime di tassazione separata ex art. 17 comma 1 lett. b) del TUIR.
Nel caso di specie, si vuole conoscere il corretto trattamento fiscale delle somme incentivanti liquidate ai lavoratori per le prestazioni maturate nell’anno precedente. In particolare, l’Amministrazione istante emana annualmente il decreto direttoriale con il quale sono stabilite le misure per l’efficientamento della funzione ispettiva, per consentire il pagamento degli emolumenti per le prestazioni eseguite nel secondo semestre dell’anno precedente (ad esempio il provvedimento adottato nel 2021 riguarda il secondo semestre 2020).
Il ritardo nel pagamento dei suddetti emolumenti è da attribuire alle modalità con le quali si rendono quantificabili e disponibili le risorse nel proprio bilancio.
Sul punto, l’Agenzia ricorda che la tassazione separata è applicabile qualora gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e che, inoltre, il ritardo:
- derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti;
- oppure sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.
Nella fattispecie in esame gli emolumenti incentivanti riferiti al secondo semestre dell’anno sono erogati nell’anno successivo a quello di maturazione per effetto di una c.d. “causa giuridica” sopravvenuta, vale a dire l’emanazione di un atto amministrativo (il decreto direttoriale).
Di conseguenza è possibile l’applicazione del regime di tassazione separata.
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