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Ristretto l’ambito della non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni

La normativa nazionale è stata adeguata alla direttiva IVA come interpretata dai giudici Ue

/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

Giovedì, 20 gennaio 2022

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L’art. 5-septies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021) ha modificato l’art. 9 del DPR 633/72 limitando l’ambito di applicazione del regime di non imponibilità IVA, con riguardo al trasporto internazionale di beni. Tale modifica si è resa necessaria per adeguare la disciplina nazionale alla direttiva 2006/112/Ce, come interpretata dalla Corte di Giustizia Ue nella causa C-288/16.

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 n. 2 del DPR 633/72, costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, ai quali si applica il regime di non imponibilità IVA, i trasporti relativi a:
- beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea;
- beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile IVA ai sensi dell’art. 69 comma 1 del DPR 633/72.

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