Al via l’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo
Con la circ. n. 8 di ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito all’indennità per la disoccupazione involontaria per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’art. 66 commi da 7 a 16 del DL 73/2021 (DL “Sostegni-bis”), prevista per gli eventi di cessazione intervenuti dal 1° gennaio 2022.
L’Istituto precisa che sono destinatari della prestazione ALAS i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli ex art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs. 182/97, nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle predette ipotesi ex art. 2 comma 1 lett. a), e i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui al punto 23-bis) dell’art. 3 comma 1 del DLgs. Capo provvisorio dello Stato n. 708/47.
In termini generali, l’indennità ALAS è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.
In ogni caso, l’indennità ALAS non può superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021.
Per fruire dell’indennità, i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda telematica all’INPS entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato nel sito internet dell’INPS.
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