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Il denaro che affluisce sul conto corrente dopo l’omesso versamento non è profitto del reato

/ REDAZIONE

Martedì, 29 marzo 2022

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La Cassazione, nella sentenza n. 11086/2022, depositata ieri, ha stabilito che non può costituire profitto del reato tributario di omesso versamento di ritenute – rappresentato dal risparmio d’imposta conseguente all’omissione – il denaro che affluisce sul conto corrente successivamente alla commissione dello stesso; ciò soprattutto se il conto corrente è diverso da quello della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio il reato è commesso.

Non è, quindi, possibile disporre su tali somme il sequestro e la confisca “diretta”, senza che alcun rilievo contrario possa presentare la natura fungibile del denaro.
Ove non sia possibile l’aggressione del patrimonio dell’ente né in forma diretta, né per equivalente (soluzione, peraltro, praticabile solo in caso di ente privo di autonomia che rappresenti un mero schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni), residua l’unica possibilità di procedere al sequestro (e alla confisca) per equivalente dei beni dell’amministratore (di diritto o di fatto) autore materiale dell’illecito.

Rispetto a questo soggetto non si pone un problema di proporzionalità, essendo il sacrificio patrimoniale legislativamente limitato nel quantum del profitto conseguito dalla commissione dell’illecito (ovvero il mancato esborso patrimoniale necessario all’adempimento dell’obbligazione tributaria).

La confisca per equivalente quale confisca-sanzione, infatti, è legittimata dall’integrazione del reato dal quale origina il disvalore che la giustifica; con la conseguenza che, da un lato, non è richiesta alcuna ulteriore condizione rispetto al soggetto agente, e che, dall’altro, non è necessario che egli si sia attivato per agevolare il beneficiario, persona giuridica, a dissolvere il profitto, ovvero, più in generale, che gli sia addebitabile l’impossibilità di procedere alla confisca diretta.

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