«Impatriati» anche in remote working per il datore di lavoro estero
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 186 di ieri, 8 aprile 2022, ha ammesso al beneficio degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 un cittadino italiano e australiano, assunto, in qualità di dirigente, da una multinazionale statunitense, distaccato nella sede olandese e intenzionato a rientrare in Italia dal 2022 per svolgere, in modalità remote working, l’attività lavorativa per il datore di lavoro estero.
L’impostazione è la medesima già adottata nelle precedenti risposte nn. 157/2022 e 596/2021.
Nel caso di specie, evidenzia l’Agenzia, non risulta preclusiva dell’accesso al regime la circostanza che l’attività lavorativa sia resa a beneficio del proprio datore di lavoro estero in virtù di un preesistente contratto di lavoro dipendente, né quella per cui durante gli ultimi due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento in Italia l’attività lavorativa sia stata svolta in distacco presso una sede estera diversa dalla sede principale, nonché quella per cui il ruolo apicale sia esercitato in modalità remote working.
In merito alle modalità di fruizione dell’agevolazione, l’Agenzia ribadisce che il datore di lavoro estero non può assumere la qualifica di sostituto di imposta (C.M. n. 326/97, § 3.1) con la conseguenza che, nelle ipotesi come quella in esame, il lavoratore può fruire dell’agevolazione direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta.
Va altresì notato che, nel caso prospettato all’Agenzia, la persona ha aderito, per i due periodi di imposta precedenti il trasferimento, al regime fiscale olandese denominato “30% – Regeling Kantoor Buitenland”, sfruttando quindi anche il beneficio, per certi aspetti simile, previsto dallo Stato estero.
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