Forniture di bordo con limiti alla non imponibilità IVA
Secondo la Cassazione nelle vendite a intermediari rileva il momento di caricamento della merce
La Cassazione, con due recenti pronunce (nn. 12140 e 12220) depositate il 14 aprile 2022, è tornata a esprimersi sulle condizioni che legittimano il regime di non imponibilità IVA per le provviste di bordo.
Richiamando il contenuto della sentenza n. 22210 del 5 settembre 2019, la Suprema Corte afferma che le operazioni di rifornimento e di vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare beneficiano del regime di non imponibilità soltanto se si tratta di cessioni finali di beni dirette nei confronti dell’armatore, mentre il regime di favore non si estende agli stadi commerciali anteriori.
Qualora la fornitura avvenga nei confronti di un intermediario che agisce in nome proprio anziché dell’armatore, secondo la Corte, rileva il caricamento della merce a bordo.
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