Esenti IVA i servizi dell’advisor finanziario per la cessione della partecipazione
I servizi finalizzati ad attuare la cessione di una partecipazione rientrano nell’attività di intermediazione di valori mobiliari. Pertanto, a tali prestazioni si applica il regime di esenzione IVA, in base al combinato disposto dei nn. 4 e 9 dell’art. 10 comma 1 del DPR 633/72. Si tratta del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 299 pubblicata ieri, 26 maggio 2022.
Il caso esaminato riguarda una holding che è intenzionata a cedere una quota della partecipazione detenuta in un’altra società. A questo fine, la holding ha conferito l’incarico a una banca d’affari affinché la supporti nella selezione del soggetto cessionario.
In merito al trattamento IVA da applicare alle prestazioni rese dall’advisor finanziario, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in presenza di più prestazioni, sussiste un’unica operazione economica esente IVA, se tutti i servizi resi dal prestatore sono preordinati alla finalizzazione della cessione della partecipazione (risposta a interpello n. 852/2021).
Con riguardo alla fattispecie sottoposta, dunque, è stato precisato che, in linea di principio, l’attività svolta dalla banca appare riconducibile nel novero delle attività di negoziazione di valori mobiliari. Tuttavia, è onere del soggetto passivo verificare che la predetta attività si configuri come una complessa operazione economica, non frazionabile artificiosamente, in cui la prestazione di servizi predominante presenti i tratti essenziali che contraddistinguono l’attività di mediazione.
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