Permuta se la ristrutturazione dell’immobile riduce il canone
Con la risposta a interpello n. 424, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale delle operazioni poste in essere da una società di locazione immobiliare, con precipuo riferimento a locazioni a uso commerciale, caratterizzate dal ricorso a canoni di locazione di importo variabile in base a elementi predeterminati a livello contrattuale, come il fatturato o l’esecuzione di specifici lavori da parte del conduttore.
Nel particolare caso in cui il canone sia rideterminato in ragione dei lavori realizzati dal conduttore per rendere l’immobile idoneo alla propria attività commerciale, secondo l’Agenzia ricorrono le condizioni per configurare l’operazione come permuta ai fini IVA, ai sensi dell’art. 11 del DPR 633/72. A tal fine, è richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Ue 23 settembre 2013, causa C-283/12, nel quale sono enunciati i principi generali che sottendono alle operazioni permutative.
In ragione della natura di permuta, la società proprietaria dell’immobile dovrà emettere fattura nei confronti del conduttore per l’intero importo del canone mensile di locazione originariamente pattuito, mentre il conduttore dovrà emettere fattura nei confronti della società immobiliare per un importo corrispondente al vantaggio recato a tale società in ragione dei lavori di ristrutturazione eseguiti, applicando il regime IVA previsto per le prestazioni eseguite. La base imponibile, secondo l’Agenzia, si determina nella differenza tra l’importo del canone lordo e del canone netto pattuiti.
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