Rappresentante del Gruppo IVA in base al volume d’affari o ai ricavi se la controllante è estera
Con la risposta a interpello n. 487 del 5 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, ai fini della costituzione del Gruppo IVA, il controllo di diritto su soggetti passivi IVA stabiliti in Italia può essere esercitato anche per il tramite di un soggetto estero, residente in uno Stato (nel caso specifico la Francia) che ha stipulato con l’Italia un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
In tal caso, però, il Gruppo IVA è costituito dalle società residenti nel territorio dello Stato, mentre il soggetto controllante ne rimane escluso, pur costituendo il punto di riferimento per l’individuazione del perimetro del soggetto unico.
Ai sensi dell’art. 70-septies comma 2 del DPR 633/72, se il soggetto controllante, come nel caso descritto, non può esercitare l’opzione, il ruolo di rappresentante di Gruppo è attribuito al partecipante in capo al quale si rilevi il volume d’affari o l’ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del Gruppo.
Poiché l’istante chiede di chiarire se i due parametri del volume d’affari e dei ricavi possano considerarsi alternativi, l’Agenzia ribadisce che in tale ipotesi occorre fare riferimento al valore più elevato tra i due dati, come risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini IVA e ai fini delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta precedente la costituzione del Gruppo. Tanto emerge sia dai chiarimenti forniti con circ. n. 19/2018, sia dalla relazione illustrativa alla L. 232/2016, che ha introdotto l’istituto del Gruppo IVA.
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