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Esenti IVA con diritto alla detrazione i servizi di pulizia e sanificazione degli Hub vaccinali

/ REDAZIONE

Giovedì, 13 ottobre 2022

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Con la risposta a interpello n. 502 pubblicata ieri, 12 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono riconducibili nell’ambito delle prestazioni “strettamente connesse” ai vaccini anti COVID-19 anche i servizi di pulizia e sanificazione delle aree allestite per lo svolgimento della campagna di vaccinazione (“Hub vaccinali”). Essi beneficiano, dunque, dell’esenzione IVA, senza pregiudizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta “a monte”.

Il caso in esame riguarda un’impresa vincitrice di una gara d’appalto per la fornitura a un’azienda sanitaria locale (ASL) dei suddetti servizi, che, in situazione di emergenza epidemiologica, sono poi stati estesi agli Hub vaccinali. Si ricorda, al riguardo, che l’art. 1 comma 453 della L. 178/2020, nel recepire la direttiva 2020/2020/Ue, stabilisce l’esenzione IVA (rectiusaliquota zero”) per “le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini”. L’agevolazione è applicabile fino al 31 dicembre 2022 ed è volta a rendere più accessibili i costi di queste forniture.

Coerentemente con la risposta a interpello 18 agosto 2021 n. 548, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che tali prestazioni rispondono alle finalità della norma esentativa, in quanto “indispensabili per garantire l’igiene e la sicurezza degli ambienti ove vengono somministrati i vaccini”; pertanto, ha ritenuto che le medesime sono soggette all’esenzione IVA in parola.

In considerazione di ciò, è stato altresì chiarito che alle citate prestazioni non si applica il reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, poiché, prescindendo dalla sussistenza delle relative condizioni, tale meccanismo “mira a contrastare le frodi (...) evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’Erario”. Tale rischio di frode non sussiste nel caso, come quello in esame, in cui l’operazione non comporta l’addebito dell’imposta (cfr. circ. 22 dicembre 2015 n. 37).

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