Limitato l’accesso all’IVA di gruppo per i non residenti
Necessario che l’identificazione in Italia sia avvenuta entro l’inizio del periodo d’imposta
Un soggetto non residente che intenda partecipare ad una liquidazione IVA di gruppo può esercitare l’opzione identificandosi in Italia tempestivamente e presentando il modello IVA 26 entro il termine di liquidazione dell’imposta relativo al mese di gennaio.
L’identificazione ai fini IVA in Italia dei partecipanti alla procedura di liquidazione di gruppo è un requisito che deve sussistere a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui si intende applicarla.
In assenza dei suddetti presupposti, non è possibile beneficiare della speciale disciplina, né è ammesso il ricorso all’istituto della remissione in bonis.
Tali aspetti sono stati chiariti ieri nella risposta a interpello n. 544 dell’Agenzia delle Entrate, riferita a una società di diritto lussemburghese che esercita ...
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