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La Cassazione segue la Consulta sulla violazione dell’obbligo

/ REDAZIONE

Sabato, 12 novembre 2022

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Con l’ordinanza n. 33341 depositata ieri, la Cassazione si è pronunciata sulla violazione dell’obbligo di repechage e sulla relativa disciplina sanzionatoria, in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, accogliendo, sotto tale profilo, il ricorso proposto dal lavoratore: questi lamentava, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L. n. 604/1966, dell’art. 18 commi 5 e 7 della L. 300/1970 e degli artt. 1175, 1375, 2118, 2697 c.c., l’illegittimità del licenziamento stante la manifesta insussistenza del fatto e, altresì, il mancato riconoscimento della tutela reintegratoria, a fronte della già accertata violazione del predetto obbligo di ricollocamento.

L’accoglimento del ricorso sul punto viene motivato dai giudici di legittimità in ragione della recente pronuncia della Consulta (sentenza del 19 maggio 2022 n. 125), intervenuta nelle more della definizione del giudizio in parola, con cui il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 comma 7, secondo periodo, della L. n. 300/1970, come modificato dall’art. 1 comma 42 lett. b) della L. n. 92/2012 limitatamente alla parola “manifesta”. Il che risulta evidentemente condizionante rispetto al contenuto e al tipo di decisione che la Cassazione è chiamata a rendere, dovendo necessariamente tenerne conto.

Pertanto, la Suprema Corte ha affermato che il capo del provvedimento impugnato dal ricorrente, riguardante il diniego della tutela reintegratoria, giacché fondato su un parametro normativo ormai dichiarato incostituzionale e, dunque, espunto dall’ordinamento, va cassato con conseguente rinvio alla Corte territoriale al fine di riconoscere la tutela correttamente e concretamente applicabile alla fattispecie in esame alla luce del modificato quadro normativo.

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