Escluse le misure protettive per il concordato semplificato
L’interpretazione restrittiva potrebbe limitare il ricorso all’istituto
L’art. 54 comma 1 del DLgs. 14/2019, nel disciplinare le misure cautelari e protettive, ne prevede l’emissione da parte del tribunale “nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione”, mentre per le norme in tema di concordato semplificato (artt. 25-sexies e 25-septies del DLgs. 14/2019) nulla è disposto dal legislatore.
L’art. 25-sexies del DLgs. 14/2019, anzi, prevede l’applicazione solo di alcune specifiche norme relative al concordato preventivo, escludendosi in tal modo un rinvio all’intera disciplina.
Il Tribunale di Torino 25 novembre 2022, intervenuto sul tema, ha escluso ...