Società agricole ammesse all’assegnazione agevolata a certe condizioni
Per la trasformazione agevolata la norma richiede invece un requisito soggettivo che non appare verosimile in tali società
La riedizione della norma sulle assegnazioni e trasformazioni agevolate, già introdotta dall’art. 1 commi da 115 a 120 della L. 208/2015, è destinata anche alle società agricole qualora rivestano la forma giuridica di società commerciali, di capitali o di persone. Per comprendere la portata dell’agevolazione, ci si può riferire ai documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate in occasione della precedente normativa.
Occorre però fare una premessa: la caratteristica della società agricola è quella di svolgere in via esclusiva attività di cui all’art. 2135 c.c., come sancito a pena di decadenza dall’art. 2 del DLgs. 99/2004.
Questo aspetto mal si coniuga con la ratio della norma reintrodotta nel 2023, che è quella di agevolare la fuoriuscita di beni, non direttamente ...