Diritto al rimborso degli oneri fideiussori con portata generale
Con la sentenza n. 9743 depositata ieri, la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi in merito alla restituzione dei costi relativi alla fideiussione prestata, ex artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72, con riferimento al credito IVA chiesto a rimborso con le istanze trimestrali e in sede di dichiarazione annuale.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 8 comma 4 della L. 212/2000 impone all’Amministrazione finanziaria di restituire il costo delle garanzie che il contribuente “ha dovuto richiedere” per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi. Richiamando i precedenti in materia (Cass. nn. 16409/2015 e 19751/2013), viene evidenziato come l’espressione “ha dovuto richiedere” non implichi l’esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, ma debba piuttosto riferirsi alla necessità (intesa come onere) della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso).
In questa direzione, la Suprema Corte ribadisce la portata generale del diritto al rimborso dei costi per le polizze fideiussorie a prescindere dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l’esigenza di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti a fronte di una pretesa impositiva infondata o di una legittima pretesa al rimborso di somme dovute.
Del resto, una diversa interpretazione frustrerebbe tale esigenza e, per conseguenza, sarebbe in contrasto col diritto unionale ove ammette che gli Stati membri definiscano le modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA detraibile, purché il sistema adottato “non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo” (per tutte, Corte di Giustizia Ue 28 febbraio 2018 causa C-387/16).
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