Crediti assicurati esclusi dalle svalutazioni deducibili nel limite del massimale
Le eventuali franchigie sono deducibili come perdite su crediti in presenza dei requisiti di legge
Con la risposta a interpello n. 340 di ieri, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle modalità di computo dei crediti assicurati nel plafond delle svalutazioni deducibili, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del TUIR.
Si ricorda che, per i soggetti diversi da banche, altre società finanziarie e imprese di assicurazione, il trattamento fiscale, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, delle svalutazioni dei crediti, cioè gli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si presenta ancora come “potenziale”, si desume dall’art. 106 commi 1 e 2 del TUIR, che stabilisce una misura forfetaria di deducibilità delle svalutazioni.
Tale disposizione deve essere analizzata congiuntamente all’art. 101 comma 5 del TUIR, che indica
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