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I vecchi «immobili di lusso» pagano la sanzione per la mancata agevolazione prima casa

/ REDAZIONE

Venerdì, 21 luglio 2023

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La modifica normativa che, dal 2014, ha cambiato i parametri oggettivi per l’accesso all’agevolazione prima casa, statuendo che non rilevino più i requisiti per la definizione degli immobili come “di lusso” (definiti dal DM 2 agosto 1969), bensì la sola classificazione catastale delle abitazioni (restando escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9), non ha comportato un’abolitio criminis, motivo per cui non si configurano i presupposti per escludere l’applicazione delle sanzioni ex art. 3 del DLgs. 472/97.

Pertanto, ove si accerti che l’agevolazione prima casa è stata applicata, con riferimento ad acquisti anteriori al 1° gennaio 2014, a immobili “di lusso” ai sensi del DM 2 agosto 1969 (ad esempio, nel caso di specie, si trattava di immobili aventi superficie utile superiore a 240 mq), sono applicabili le sanzioni per la non spettanza del beneficio, anche se, oggi, quel medesimo immobile potrebbe accedere all’agevolazione. Infatti, la dichiarazione mendace dell’acquirente continua a costituire il presupposto per la revoca dell’agevolazione prima casa e per l’irrogazione della sanzione amministrativa.
Con l’ordinanza n. 21727, pubblicata ieri, la Cassazione applica anche all’imposta di registro il principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13145/2022 in relazione all’IVA.

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