Privato il rapporto di lavoro se la farmacia non è gestita direttamente dal Comune
La Cassazione, con la sentenza n. 25590 depositata ieri, 1° settembre 2023, si è pronunciata in relazione al particolare caso di una lavoratrice dipendente di una farmacia gestita dal Comune attraverso un soggetto giuridico diverso, affermando che la qualificazione dei rapporti di lavoro che si instaurano tra la farmacia e i dipendenti deve tener conto della diversa soggettività e della diversa natura giuridica del datore di lavoro rispetto all’ente locale, il quale è soggetto di diritto privato sia nel caso di società prevista dall’art. 9 lett. d) della L. 475/1968, sia nel caso di società a totale partecipazione o a controllo pubblico.
Tali rapporti di lavoro, quindi, non sono rapporti di pubblico impiego e a essi non si applica il DLgs. 165/2001, bensì si applicano le norme del codice civile e la normativa che disciplina il rapporto di lavoro nel settore privato, tra cui l’art. 2103 c.c.
Sulla base di ciò, i giudici di legittimità hanno concluso che alla dipendente della farmacia, in possesso dei necessari titoli, già in servizio e alla quale erano state assegnate mansioni superiori oltre i termini previsti dall’art. 2103 c.c. nel testo applicabile ratione temporis, quindi precedente alla riforma introdotta con il DLgs. 81/2015, è possibile attribuire la qualifica di direttore in virtù di tale norma, non trovando invece applicazione l’art. 10 della L. 475/1968 che prevede l’assunzione del direttore di farmacia a seguito di concorso.
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