L’IVA all’importazione è dovuta e detraibile solo allo sdoganamento della merce
Con riguardo alla merce importata, l’obbligo di applicazione dell’IVA e il corrispondente diritto alla detrazione sorgono solo al momento dello sdoganamento, a prescindere dalla circostanza che la fattura sia già stata emessa e che i beni si trovino già fisicamente in Italia. In caso contrario, si ammetterebbe la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione di un’imposta non ancora esistente.
Si tratta del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25891 depositata ieri, 5 settembre 2023.
Il caso esaminato riguarda una società che ha trasferito beni in Italia (introducendoli in un deposito IVA) e, prima di nazionalizzarli, li ha ceduti a un’altra società che, a sua volta, li ha venduti a un altro soggetto passivo.
Nel caso dell’importazione, secondo i giudici di legittimità, il momento in cui l’IVA diviene esigibile coincide, anche in ipotesi di anticipata compravendita con fatturazione e/o pagamento anticipati, solo con il momento in cui l’importazione ha luogo, ossia con l’espletamento delle formalità doganali.
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