Comunicazione del codice accisa da parte dei venditori di gas naturale a partire dal 2024
L’Agenzia delle Dogane, con la determinazione direttoriale n. 539209/RU pubblicata ieri, ha comunicato le modifiche apportate alla c.d. determinazione dati GN (determinazione direttoriale n. 476906/RU del 22 dicembre 2020), con la quale erano stati fissati i tempi e le modalità per la presentazione, da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento nel settore gas naturale, dei dati relativi al prodotto trasportato.
Nello specifico, considerata l’opportunità di integrare i dati trasmessi al fine di identificare il ruolo assunto dagli utenti della distribuzione del gas naturale fornito ai consumatori finali, l’Agenzia ritiene opportuno che il venditore, che è anche utente della distribuzione, comunichi ai relativi distributori il proprio codice di accisa in corso di validità affinché i dati relativi al prodotto trasportato per conto del medesimo venditore siano riferiti a tale codice.
Di conseguenza, all’art. 1 della determinazione n. 476906/2020, le parole “è identificato tramite la partita IVA” sono sostituite dalle seguenti “è identificato, nel caso in cui sia un venditore, tramite il codice accisa ovvero, nel caso in cui l’utente ne sia sprovvisto, tramite la partita IVA”.
A tal fine, i venditori che siano anche utenti della distribuzione sono tenuti a comunicare ai rispettivi distributori il proprio codice di accisa in corso di validità.
Le disposizioni della suddetta determinazione trovano applicazione a partire dalle comunicazioni relative al mese di gennaio 2024.
In fase di prima applicazione, precisa l’Agenzia delle Dogane, i venditori che sono anche utenti della distribuzione sono tenuti a comunicare ai rispettivi distributori il proprio codice accisa entro il 31 ottobre 2023.
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