Spetta al liquidatore provare il rispetto della «par condicio creditorum»
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 18 settembre 2023 n. 26742, ha ribadito che, nell’ambito dell’azione esperita (ex art. 2495 ultimo comma c.c.) dal creditore della società rimasto insoddisfatto all’esito della liquidazione – seguita dalla cancellazione della società dal Registro delle imprese – nei confronti del liquidatore, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare di aver effettuato una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza e senza aver pretermesso crediti all’epoca esistenti.
Tale conclusione, del resto, è coerente con il generale principio di vicinanza della prova, in base al quale l’onere della prova deve essere ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità, per l’una o per l’altra parte del giudizio, di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Si è osservato, infatti, che le circostanze relative alle concrete modalità di svolgimento delle operazioni di liquidazione, tra cui la redazione del bilancio finale di liquidazione, l’esistenza o meno di un residuo attivo da distribuire ai creditori, la graduazione dei crediti e i pagamenti eventualmente eseguiti in favore dei creditori stessi ricadono senza dubbio nella sfera di azione del liquidatore. Egli, avendo la possibilità di documentare tutte le operazioni svolte durante la fase liquidatoria, deve essere onerato del relativo onere della prova; onere che non può ricadere sul creditore, del tutto estraneo alle operazioni di liquidazione.