La fattura con sconto «integrale» con superbonus si intende emessa quando trasmessa allo SDI
Con una risposta, fornita nel corso di una videoconferenza che si è tenuta ieri, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di una fattura con sconto integrale (superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, a fronte del quale lo sconto applicato copre il 100% della spesa cui lo sconto si riferisce) il momento in cui si considera sostenuta la spesa coincide con quello di trasmissione della fattura a mezzo SDI, perché, per il committente/cessionario, quella è la data in cui si considera emessa la fattura ai fini IVA; conseguentemente, poiché l’Agenzia aveva già in passato chiarito che, per le spese agevolate coperte da sconto integrale del 100%, il momento di sostenimento per cassa coincide con quello di emissione della fattura con sconto, tale momento viene a essere quello di trasmissione a mezzo SDI della fattura.
Ad esempio, la spesa corrispondente ad una fattura con sconto integrale emessa con data 31 dicembre 2023, ma inviata allo SDI il 10 gennaio 2024, si considererà sostenuta per cassa in data 10 gennaio 2024 e non in data 31 dicembre 2023.
Il chiarimento aggiunge un ulteriore tassello a quello fornito dalla stessa Agenzia nella risposta a interpello 8 febbraio 2021 n. 90 nella quale era stato precisato che “in applicazione del predetto criterio di cassa, in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento – in luogo della data dell’effettivo pagamento – alla data di emissione della fattura da parte del fornitore”.
Anche nel caso di una fattura con sconto parziale (lo sconto applicato copre una percentuale inferiore al 100% della spesa cui lo sconto si riferisce) emessa a fine dicembre 2023, ma che per la quota a carico del contribuente viene pagata nel 2024 la spesa si ritiene sostenuta nel 2024.